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Sino alla fine del IV secolo dell’era nostra l’edificio del Romano Impero andava per la sua stessa mole sfasciandosi; e sotto le rovine di esso restavano seppellite quelle stesse leggi imperiali, che dovevano poi nel secolo XI essere dissotterrate in Amalfi, e far rivivere il grand’albero dell’antica Giurisprudenza.
Se non che, fuggendo agli orrori della barbarie, ed all’incursione dei barbari, una mano di gente morigerata ed industrie, per aver sicuro un nido di libertà e di pace, non ebbe modo a formarselo, che in mezzo all’acque: d’onde sorgeva affatto vergine e nuova una immortale Repubblica, che, divenuta mano mano la sposa e la regina dell’Adriatico, si trovò, per la prima in tutta l’Europa, nelle circostanze, e nel più stretto bisogno, di essere vivamente impegnata ad assicurare il buon governo delle circostanti foreste: prima, per la costruzione delle proprie case, e dei suoi palagi; poi, per la costruzione delle navi, che le avessero dato mezzi tanto di florida commerciale esistenza, quanto di prevalente difesa contro gli assalti, e le gelosie dei vicini. – Fatto sta, che per un tale concorso di verità storiche, e di speciali motivi, le leggi Venete sono le prime, cui si debba ricorrere per poter continuare la storia della forestale Nomosofia.
Fermatomi perciò sulla base di questa considerazione, non ho punto esitato a volermene assicurare col fatto, e mercè appunto le più che ventenni cure e fatiche nel raccorre notizie sull’origine e sulle vicende dell’Amministrazione boschiva nelle provincie venete, e più di tutto mercè la più paziente indagine e studio degli atti del Senato, e del Consiglio dè Dieci, e delle Relazioni e Terminazioni dei veneti Magistrati, e d’altri atti pubblici, attenenti all’azienda pubblica delle foreste: ho potuto convincermi, come dal ceppo dell’antica giurisprudenza forestale, e quasi dalla sepolta ceppaja di quel grand’albero, rampollarono naturalmente gli ordinamenti boschivi compresi nei primissimi Statuti veneti, e come poi da questi primi rampolli, nutriti dal patriotismo d’una Repubblica previdente e gelosissima della conservazione delle sue foreste, si svolgessero mano mano, e progredissero di secolo in secolo (fino alla pubblicazione del Decreto italico 1811, che diede nuovo assestamento alle cose forestali d’Italia) quelle robuste istituzioni, che diedero sussistenza ed incremento all’esteso patrimonio boschivo, di cui essa Repubblica aveva dotato la sua poderosa marina, ed i cui superstiti giganteggiano tuttora sui nostri monti, e lungh’esso il veneto litorale. Proseguendo quindi con sempre maggior impegno in siffatti studj, m’ebbi pur l’agio di scoprire: l’origine delle diverse radicali riforme, che il veneto regime forestale ebbe a subire in corso di tempo; gli effetti che ne derivarono, e le conseguenze da dedurne a norma di ogni ben regolato governo boschivo presso qualunque siasi Nazione. Fornito così di materiali preziosi, non ho potuto resistere all’idea di compilarne la storia, e, per non mancar all’assunto, mi diedi a ripartire il complesso del mio lavoro, e distinguerlo, nell’epoche di cui anticipo l’indicazione a maggior lucidezza del Saggio, che trepidando sto per offrire. Sono elleno le seguenti:
I. Antico regime boschivo (dal 697 al 1379).
II. Amministrazione del Magistrato dei Giustizieri Vecchi e dei Proveditori alle legne, ed emancipazione dei boschi nazionali (dal 1380 al 1452).
III. Istituzione del Magistrato dei Proveditori alle legne e boschi, e prime riforme del regime boschivo (dal 1453 al 1500).
IV. Direzione Forestale sostenuta dal Consiglio dè Dieci, ed indicamerazione dei boschi d’alto fusto per uso della marina (dal 1501 al 1550).
V. Riorganizzazione del Magistrato alle legne e boschi; sue attribuzioni; e sistema delle condotte pubbliche (dal 1551 al 1600).
VI. Seconde riforme forestali; direzione tecnica del Reggimento dell’Arsenale; risorgimento dei boschi pubblici, e vendita e decadimento dei comunali (secolo XVII).
VII. Riassettamento dell’economia boschiva; stato della medesima; guardiatico pubblico; organizzazione dei boschi dell’Istria (dal 1701 al 1791).
VIII. Riorganizzazione generale dell’Amministrazione forestale (dal 1792 al 1797).
IX. Regime forestale provvisorio sotto il dominio austriaco (dal 1798 al 1805).
X. Regime forestale provvisorio sotto il dominio francese, fino alla promulgazione del Decreto italico forestale 1811.
Intorno poi alla divisioni di tali epoche, è necessario ben avvertire preliminarmente, che: quanto alla prima, cioè precisamente per i primi sette secoli della Repubblica, siccome essi furono precipuamente assorbiti, prima dal bisogno della materiale fondazione di essa, poi dall’ordinamento del di lei regime interno, circoscritto alla custodia dell’estuario; così le cure di una legislazione forestale veneta, propriamente detta, non hanno potuto aver principio di fatto, che alla fine del secolo XIV, e quindi al periodo dell’epoca seconda, di cui la prima non ha fatto, per così dire, che appalesare i bisogni. Egualmente, rispetto alla seconda, è necessario avvertire, che anche questa si sarebbe presentata allo studio dei posteri con un maggiore corredo di documenti suoi proprj, se l’incendio degli’Archivi di S. Marco nel 1294 non avesse fatto perire le memorie dei tempi anteriori. Ciò premesso, quanto alle posteriori, seguiremo fedelmente il corso tracciato dalle leggi, che tuttora esistono, colle precise separazioni sopraindicate.
INDICI
I. INDICE
Delle leggi, decreti, terminazioni, proclami, e scritture, citate nel libro, dal 1293 al 1811: diviso per secoli
II. INDICE
Dei Patrizii che tennero magistrature, e degli Autori che scrissero in materia forestale.
III. INDICE
Delle cose notabili.
da: Saggio storico della legislazione veneta forestale del secolo VII al XIX, Adolfo Di Berénger, pp. 5-8.